Tema quanto mai attuale in azienda, quando parliamo di sicurezza e prevenzione sul lavoro: qual è il percorso formativo adatto per un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in azienda?
Quali sono le regole da seguire, gli esoneri dai moduli formativi (in base alla laurea, ad esempio), gli aggiornamenti obbligatori periodici?
Vediamo di seguito tutti i dettagli e le caratteristiche della formazione RSPP.
Il percorso formativo per un RSPP: moduli, esoneri, aggiornamenti obbligatori
Il percorso formativo per un RSPP prevede la frequenza dei moduli A, B e C ed eventuali settori produttivi (SP1, SP2, SP3 ed SP4).
Il modulo A è il modulo normativo propedeutico agli altri, rappresenta un credito permanente e non deve quindi essere aggiornato. Oggi giorno,a differenza del passato, esistono molti corsi RSPP per modulo A Online. Tuttavia non tutti sono certificati da enti riconosciuti.
Il modulo B rappresenta il modulo in cui vengono trattati i rischi e come prevenirli o eliminarli, il modulo copre gran parte dei rischi ad esclusione di alcuni settori per cui è necessario seguire i settori produttivi specialistici specifici in aggiunta al modulo B. Per poter seguire un modulo specialistico sono quindi propedeutici i moduli A e B, in questo specifico ordine. E’ comunque possibile incrementare successivamente i settori.
Il modulo C è l’ultimo modulo che conferisce (se in regola con i precedenti) il titolo di RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione. Anche questo è un credito permanente.
Esonero ai Moduli Formazione RSPP
Se si possiede una delle classi di laurea citate nell’Accordo Stato Regioni di riferimento del 7 luglio 2016, si è esonerati dalla frequenza dei moduli A e B ed eventualmente il modulo SP di riferimento, per cui un datore di lavoro, prima di conferire una nomina, dovrà verificare il titolo di studio e in base a questo la formazione richiesta. Per esempio, un laureato in Architettura potrà aver frequentato soltanto il modulo C.
Il medesimo Accordo Stato Regioni definisce anche le tipologie di corsi di formazione e di aggiornamento per i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro.
Infatti, ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti.
Tuttavia, per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno sempre poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto dalle Legge.
Adesso abbiamo considerato tutti i principali elementi da tenere in considerazione per la nomina, da parte del datore di lavoro, di un RSPP.
L’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione, anche se, per svolgere i compiti di RSPP, i soggetti dovranno comunque possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.
Secondo quanto disposto dall’articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 81/2008 sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’articolo 32, comma 2, primo periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:
- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM· 35;
- laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S
- laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4
- laurea conseguita nella classe USNT 4
Sono, altresì validi, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.
In breve – quando si parla di RSPP – dobbiamo quindi tenere a mente che:
- Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSPP) viene nominato dal datore di lavoro.
- Il Datore di lavoro nomina il RSPP perché è in capo a lui l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione e resta sempre e comunque responsabile della salute e sicurezza nella sua azienda o unità produttiva.
- La figura può essere interna o esterna, purché possegga i requisiti richiesti.
- Il RSPP deve avere frequentato, in base al titolo di studio, dei percorsi formativi.
- La formazione deve essere aggiornata.
- La verifica finale e il corso di apprendimento per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere effettuato anche su piattaforme e-learning, ma solo se sono idonee a rilasciare l’attestato di validità ai sensi del Lgs 81/2008 e smi.
Il datore di lavoro può svolgere le funzioni RSPP?
Seguendo un corso RSPP certificato, il datore di lavoro può svolgere la funzione di RSPP. Ma anche in questo caso dovrà seguire, oltre a un’adeguata formazione, un percorso che gli consenta di svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro e gli fornisca tutte le competenze e le nozioni necessarie nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
Vediamo i casi in cui il datore di lavoro può assumere la funzione di RSPP
I casi in cui il Datore di Lavoro può assumere in prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono i seguenti:
- Aziende artigiane fino a 30 addetti.
- Aziende industriali fino a 30 addetti (sono escluse le attività di cui all’Art.1 del D.Lgs. 334/99 – Normativa SEVESO: aziende soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private).
- Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti.
- Aziende della pesca fino a 20 addetti.
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